PARTHENOPE

  • Società Campana di Medicina Legale, Assicurativa e delle Scienze Forensi

 

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede in Via Franco Alfano (ex discesa Marechiaro) 39, 80123, Napoli, libera, apartitica, autonoma e senza alcuna finalità di lucro, l’Associazione denominata “PARTHENOPE – Società Campana di Medicina Legale, Assicurativa e delle Scienze Forensi”. Di seguito sarà semplicemente indicata con “Parthenope”.

 

ART. 2 – ESISTENZA E SCOPI

PARTHENOPE è libera, autonoma e non persegue alcuna finalità di lucro. Non è legata politicamente ad alcun movimento e dovrà continuare ad essere del tutto apartitica.

Al centro delle attività di PARTHENOPE si pone l’attività scientifica e culturale finalizzata alla promozione della Medicina Legale nel rispetto della centralità della Persona e della tutela di tutte le sue manifestazioni vitali e necessarie al benessere psico-fisico.

Il suo scopo principale, quindi, preso atto della importanza sempre crescente che la disciplina Medico-Legale -anche in tutte le sue ulteriori manifestazioni come quella Assicurativa in genere e delle Scienze Forensi complessivamente intese- sta assumendo nella Società Civile per la tutela della Persona, è quello di promuovere lo sviluppo e la professionalità degli Specialisti in Medicina Legale ma anche di tutti coloro che si occupano di Medicina cd. “Assicurativa” e delle Scienze Forensi anche in ragione della novità introdotta dall’art. 15 della Legge 24/2017, attraverso la tutela della loro autonomia culturale e professionale per il mantenimento di una propria e peculiare identità, al fine di mantenere la loro attività scevra da condizionamenti che ne possano limitare la libertà intellettuale, garantendo, così, tutto il proprio contributo culturale allo sviluppo ed al progresso della Società Civile.

ART. 3 – ATTIVITÀ 

Si ribadisce che PARTHENOPE non ha alcun fine di lucro; tuttavia per il conseguimento dei suoi scopi potrà intraprendere, anche con profitto, iniziative economiche ma senza divisione di utili per i suoi componenti.

Potrà:

  1. a) promuovere seminari, istituire borse di studio e quant’altro possa portare degli elementi di approfondimento e di studio al fine della maggior tutela della intera categoria professionale e più specificamente, degli iscritti;
  2. b) promuovere l’organizzazione e la gestione di corsi per l’orientamento, la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale previsti dalle normative delle autorità centrali, periferiche, regionali, ministeriali e della comunità europea;
  3. c) promuovere attività di carattere culturale al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l’impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza distinzione di partito. Al centro dell’attività di PARTHENOPE si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale; i soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza di tematiche culturali;
  4. d) promuovere la formazione professionale attraverso attività di studio, di indagine e di ricerca relativamente alle problematiche proprie del mercato del lavoro e delle relazioni industriali, realizzare corsi di formazione professionale sia a livello regionale che nazionale e comunitario. Ricercare costantemente la migliore condizione morale e materiale dei lavoratori occupati, inoccupati e disoccupati;
  5. e) compiere per conto degli associati operazioni di marketing, finanza, controllo di gestione, ricerca di mercato, attività pubblicitarie, promozionali e di sponsorizzazione;
  6. f) sollecitare lo svolgimento dell’attività associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra gli associati, in particolar modo attraverso il turismo e il viaggiare;
  7. g) svolgere, in favore e nell’ambito degli associati, attività di promozione e cura dell’immagine, meeting, fiere, congressi, convegni, trasmissioni, manifestazioni musicali e canore, corsi e seminari, tornei calcistici. L’Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità coincidenti, anche parzialmente, con i suoi scopi. L’Associazione potrà partecipare a gare d’appalto, stipulare convenzioni ed accordi purché inerenti all’oggetto dello Statuto;
  8. h) potrà inoltre intraprendere attività commerciali sempre finalizzate al conseguimento degli scopi sociali; potrà anche istituire la redazione di una rivista o di un giornale, quotidiano o periodico, da distribuire mediante abbonamento ai soci o a coloro che ne facciano richiesta pagando una quota che verrà successivamente determinata o mediante distribuzione attraverso edicole o librerie.

Potrà anche intraprendere forme di gemellaggio, collaborazione e riconoscimento con altre associazioni site in Italia e all’estero, potrà aprire sedi secondarie.

 

ART. 4 – ISCRIZIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI

 Per il perseguimento dei propri scopi potrà confluire in un Sindacato confederato sottoscrittore di contratti collettivi al fine di raggiungere la migliore tutela dei propri associati, mantenendo, però, sempre intatta la propria autonomia.

Potrà, altresì, aderire a Federazioni o Associazioni rappresentative della Medicina Legale, di quella Assicurativa e delle Scienze Forensi, o anche solo giuridiche, in Italia ed all’estero.

 

ART. 5 – I SOCI

I Soci si dividono in tre categorie:

  • i Soci Fondatori, che sono, di diritto, componenti permanenti del Consiglio Direttivo e non hanno alcuna limitazione ai diritti di associato previsti dal codice civile;
  • i Soci Ordinari, che hanno pieno diritto di voto; possono ricoprire cariche elettive e dirigenziali solo se sono sempre stati in regola con l’iscrizione;
  • i Soci Sostenitori, che non possono ricoprire incarichi, non possono partecipare alle assemblee, salvo a quelle ove il Consiglio Direttivo li autorizzi espressamente, non hanno diritto di voto; possono, però, suggerire argomenti di riflessione e di dibattito utili al conseguimento degli scopi sociali di cui all’art. 2.

Inoltre, ci sono:

  • i Soci Onorari, nominati dal Presidente e scelti tra persone di assoluto prestigio per evidenti e riconosciuti meriti civili e/o professionali, che non hanno diritto di voto ma hanno l’elettorato passivo.

 

Possono iscriversi innanzitutto gli specialisti in Medicina Legale, ma anche i Medici in genere, nonché qualunque esercente la professione sanitaria come individuati legislativamente, gli Avvocati o tutti gli appartenenti ad altre Professioni che operano nel settore delle Scienze Forensi. 

Nell’elenco dei Soci Sostenitori, e quindi senza i diritti di elettorato attivo e passivo né di partecipazione e di voto assembleare vengono, infine, iscritti tutti coloro che siano già iscritti ad altre Associazioni o Società Scientifiche con finalità identiche a PARTHENOPE e quelli che mostrino interesse per l’attività e le finalità di PARTHENOPE, e che pertanto desiderino avere informativa e partecipazione alle attività di PARTHENOPE stessa. Sono inclusi tra questi anche i soci di altre Associazioni o Società Scientifiche con le quali vi sia stato un riconoscimento reciproco.

Tutti gli iscritti, ad eccezione di quelli Onorari, versano una quota associativa annua secondo i criteri appresso descritti all’art. 6.

 

ART. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

Gli associati, all’atto dell’iscrizione, accettano lo Statuto ed il Regolamento di PARTHENOPE e si obbligano ad osservare gli accordi e le decisioni che, nei limiti della Legge o del presente Statuto, venissero adottate dagli organi sociali, impegnandosi altresì a versare la quota associativa annuale dovuta. L’iscrizione quale socio ordinario o sostenitore non è automatica, essa deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni; avverso l’eventuale omessa ratifica il richiedente deve inoltrare, per iscritto, un sollecito. Decorsi ulteriori 10 giorni senza ottenere la ratifica, potrà inoltrare reclamo al Collegio dei Probiviri, la cui decisione diviene definitiva.

I Soci Fondatori e Ordinari versano la quota associativa annua intera, i Sostenitori una quota libera ma non inferiore alla metà della quota intera.

Chi non pagherà la quota sociale entro 15 gg dal sollecito inviatogli via mail-pec-fax, si intenderà dimissionario “ipso iure”. Dopo il sollecito, fino alla sanatoria, si intenderà sospeso dalle funzioni di Socio.

Eventuali dimissioni spontanee devono essere comunicate al Presidente a mezzo mail-pec-fax ed hanno effetto dalla data di ricezione della lettera stessa.

La misura della quota viene predeterminata ogni anno dal Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre.

Il Socio Ordinario che, successivamente, si iscrivesse ad altra Associazione con finalità identiche a PARTHENOPE diviene automaticamente Socio Sostenitore e la quota eccedente, eventualmente già versata, gli viene rimborsata.

 

ART. 7 – ORGANI dell’ASSOCIAZIONE

Organi centrali di PARTHENOPE sono:

l’Assemblea;

il Presidente;

il Vice Presidente;

i Presidenti Onorari;

il Consiglio Direttivo;

il Segretario;

il Consigliere Tesoriere;

il Collegio dei Probiviri;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Comitato Scientifico.

Organi periferici sono:

i 5 Segretari Provinciali delle 5 Province Campane;

Organo propulsivo vincolante:

il Consiglio dei Segretari Provinciali

 

 

ART. 8 – L’ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno per provvedere esclusivamente all’esame della gestione sociale e all’approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo.

In sede ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria si riunirà ogni volta che il Presidente, anche su indicazione del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta la quinta parte dei soci con diritto di voto all’assemblea. In quest’ultima ipotesi gli organi direttivi provvederanno a convocarla entro 30 gg. Si riunirà in sede straordinaria per decidere su tutto ciò che non è stato previsto di competenza di quella ordinaria.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si intendono validamente convocate con avviso da spedirsi per mail-pec-fax agli aventi diritto a votare almeno 5 gg. prima; esso dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’adunanza e degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Alle assemblee i Soci aventi diritto di voto secondo i criteri di cui all’art. 4, possono farsi rappresentare da un altro Socio, avente diritto di voto, con delega scritta da inviare via mail entro la mezzanotte del giorno prima al Presidente. Non sono ammesse più di dieci deleghe nella stessa persona.

Per la validità in prima convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e, per la delibera, la maggioranza dei presenti con diritto di voto.

In seconda convocazione, che ha luogo entro 24 ore da quella fissata per la prima, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e potrà validamente deliberare a maggioranza, qualunque sia il numero dei soci presenti e votanti.

 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o dal suo Vice.

 

ART. 9 – IL PRESIDENTE

Organo direttivo di PARTHENOPE è il Presidente, con mandato quadriennale, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Il Presidente nominerà il suo Vice in seno al Consiglio Direttivo, il cui mandato cesserà in uno a quello del Presidente. 

Il Presidente potrà compiere, insindacabilmente, nell’ambito del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo, tutte quelle attività che si renderanno necessarie per l’ordinario svolgimento della vita sociale, potrà acquistare beni mobili, strumentali, macchinari e quant’altro riterrà opportuno, potrà stipulare contratti di locazione per aprire altre sedi.

Il Presidente e/o il Consiglio Direttivo potranno inoltre designare un Responsabile Organizzativo ed un Coordinatore.

Il Presidente rappresenta legalmente PARTHENOPE;

ha la firma sociale;

presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e alla redazione dei relativi verbali, da trascriversi negli appositi libri;

provvede inoltre all’apertura di conti correnti bancari o postali.

Il Vice Presidente è destinato a farne le veci in caso di suo impedimento o per delega.

 

ART. 10 – I PRESIDENTI e i Soci ONORARI

Il Presidente e/o il Consiglio Direttivo potranno designare fino a tre Presidenti Onorari, anche non soci, sforniti di qualsiasi potere e/o obbligo ma che avranno il compito di conferire lustro e prestigio a PARTHENOPE con la loro partecipazione alla vita sociale.

Il Presidente potrà, inoltre, conferire la qualifica di Socio Onorario secondo i criteri di cui al precedente art.5.

 

ART. 11 –  IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato, di diritto, permanentemente, da 3 soci fondatori e da due soci ordinari, eletti ogni quattro anni dall’assemblea dei soci.

 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di PARTHENOPE, si attiva per il raggiungimento degli scopi di PARTHENOPE e si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale.

Detta le linee di politica di PARTHENOPE che dovranno, poi, essere portate avanti dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo e/o il Presidente potranno organizzare dei Comitati Scientifici permanenti interni o esterni a PARTHENOPE, ossia composti di Soci o non Soci, la determinazione della durata della carica, dei compiti e degli ambiti di operatività viene demandata al Presidente; potranno inoltre fondare dei Centri Studi per approfondire determinate materie.

Il Consiglio Direttivo e/o il Presidente potranno organizzare, ancora, PARTHENOPE secondo settori culturali attribuendone la responsabilità a soci. Tali nomine saranno sempre annuali.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo non potrà mai essere inferiore a 5; pertanto ove il numero dei Soci Fondatori divenisse inferiore a 3, allora i Soci Fondatori residui potranno conferire la qualità di Socio Fondatore a colui che sia stato Socio Ordinario per almeno 3 anni continuativamente e si sia particolarmente distinto per meriti di rilievo o nell’esercizio della Professione o nel campo della Tutela della Persona secondo criteri oggettivi.

 

ART. 12 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della Segreteria. Migliora e agevola l’andamento organizzativo dell’intero ufficio, gestisce i rapporti con eventuali fornitori. Gestisce gli archivi e l’agenda di PARTHENOPE.

 

ART. 13 – IL CONSIGLIERE TESORIERE e il BILANCIO

 Il Consigliere Tesoriere è eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo. È il curatore e coordinatore dell’attività amministrativa e di tesoreria di PARTHENOPE a livello nazionale; redige pertanto il bilancio preventivo annuale che vale anche per l’anno successivo ove non ne venisse approvato uno nuovo.

Redige, altresì, entro il 31 dicembre il bilancio consuntivo annuale che, previa convalida del Collegio dei Revisori dei Conti, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente, reso disponibile ai Soci Ordinari che ne facciano richiesta.

 

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi, più un supplente. Il Presidente, gli altri due componenti, e il supplente sono eletti direttamente dall’Assemblea Elettiva. La carica dei Revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno a PARTHENOPE. Il Collegio ha il compito di controllare, in qualsiasi momento, la gestione contabile ed il bilancio amministrativo di PARTHENOPE convalidando, mediante approvazione, il bilancio consuntivo annuale.

 

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti effettivi. Il Presidente del Collegio e gli altri quattro componenti sono eletti direttamente dall’Assemblea Elettiva. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno a PARTHENOPE. Il Collegio ha il compito di giudicare gli atti di indisciplina o in ogni modo contrari agli interessi di PARTHENOPE compiuti dagli Associati, anche nell’esercizio delle cariche sociali e di rappresentanza, su richiesta del singolo iscritto.  Comunica sempre il proprio intervento e le conclusioni al Presidente di PARTHENOPE e al Consiglio Direttivo. Può infliggere le seguenti sanzioni: avvertimento, diffida, censura, sospensione cautelativa, espulsione. Decide, con motivazione inappellabile, senza formalità di procedura, dandone comunicazione all’interessato, al Presidente di PARTHENOPE e al Consiglio Direttivo, per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

 

ART. 16 – ORGANI PERIFERICI e ORGANO PROPULSIVO

Gli Organi periferici non potranno svolgere attività pubbliche o convegnistiche, né partecipare ad eventi, anche di terzi, esponendo la propria carica senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo; ciò al fine di garantire una politica unitaria di PARTHENOPE.

Pertanto, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo, i rappresentanti degli Organi periferici non potranno prendere posizione, né rilasciare interviste o dichiarazioni nelle quali espongano la loro carica di rappresentatività di PARTHENOPE.

Nella Regione Campania viene sin d’ora prevista l’apertura delle 5 sedi Provinciali; il Presidente provvede alla nomina diretta del Segretario Provinciale che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente stesso.

Il Consiglio dei 5 Segretari Provinciali avrà il fondamentale compito di fare da proponente di ogni iniziativa da intraprendere, e il Consiglio Direttivo dovrà porre ogni questione da loro rappresentata all’ODG di un’immediata riunione.

Il Consiglio dei 5 Segretari Provinciali delibera a maggioranza.

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo possono approvare l’istituzione di sedi distaccate (Provinciali e/o Regionali) di PARTHENOPE su tutto il territorio nazionale. Per la costituzione delle stesse è richiesto un numero minimo di dieci iscritti, senza avere tuttavia alcuna autonomia.

Il Presidente può autorizzare, per un periodo di tempo da definirsi, la costituzione di una Segreteria Locale anche se vi sia un numero di iscritti inferiore a dieci, purché in quell’arco temporale si raggiunga, nella sede locale, il numero minimo dei soci.

Eventualmente, potrà essere utilizzato lo stesso schema già stabilito per la Regione Campania.

 

ART. 17 – Il COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un numero indefinito di Soci, anche onorari, ed è diretto da un Coordinatore, Socio Fondatore o ordinario.

Ha il compito di sviluppo culturale di ogni evento o attività posta in essere da Parthenope sotto la diretta indicazione del Presidente.

 

ART. 18 – DURATA DEGLI INCARICHI

Gli incarichi degli eletti negli organi nazionali hanno durata quadriennale e scadono con l’effettuazione dell’Assemblea Nazionale elettiva. I membri saranno altresì considerati decaduti in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni dell’organo di afferenza. Tutte le cariche non danno diritto ad alcun compenso; saranno rimborsate solo spese vive sostenute in base a specifici incarichi.

 

ART. 19 – DOVERI ETICI e SANZIONI

Ogni partecipante a PARTHENOPE deve tenere una condotta conforme alla massima lealtà, probità e rettitudine, professionale e civile.

Nei confronti di quelli che dovessero venir meno a tali principi, il Consiglio Direttivo potrà adottare provvedimenti disciplinari quali l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’Associazione o l’espulsione da questa.

Tali misure devono essere comunicate per iscritto all’interessato, il quale potrà ricorrere contro le stesse al Collegio dei Probiviri, entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione del provvedimento. La decisione del Collegio dei Probiviri va presa entro 60 gg. dalla ricezione del ricorso; essa è inappellabile ed esecutiva e viene trasmessa al Presidente di PARTHENOPE, il quale ne dà comunicazione scritta al ricorrente.

 

ART. 20 – PATRIMONIO

Il patrimonio di PARTHENOPE è costituito dalle quote associative, dai contributi, erogazioni, donazioni o lasciti e da tutti i beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà di PARTHENOPE. La gestione del patrimonio avviene da parte della Segreteria Amministrativa, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 21 – SCIOGLIMENTO

Per lo scioglimento di PARTHENOPE e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci espresso in seno all’Assemblea.

PARTHENOPE si estingue per lo spirare del termine, per le cause previste dalla Legge o per la riduzione a meno di tre del numero degli associati.

In caso di scioglimento l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai Soci Fondatori e Ordinari.

 

ART. 22 – STATUTO e REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Statuto non potrà essere oggetto di modifiche senza il consenso, a maggioranza, dei Soci Fondatori.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico Italiano.